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Il nuovo lavoro autonomo e lo smartworking sono legge

| AIOP | 15/05/2017 13:26

A cura di David Trotti, Consulente del lavoro della Sede nazionale.

In data mercoledì 10 maggio 2017 è stato approvato il ddl n.2233-b, il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile (smartworking). Le novità interessano, da una parte, i rapporti di lavoro riferibili al titolo III del libro V del C.C., nonché quelli disciplinati dall’art. 2222 del Codice Civile, ovvero professionisti, collaboratori iscritti alla gestione separata e collaboratori occasionali, e per un’altra interessa i rapporti di lavoro subordinati, ma flessibili in termini di orario e luogo di lavoro (qualificati mediaticamente come smartworking).

Le novità riguardano sostanzialmente questi istituti:

• la gestione del rapporto contrattuale;

• la generalità delle transazioni commerciali;

• la tutela al diritto d’autore;

• la DIS-COLL (disoccupazione dei collaboratori);

• la estensione delle tutele riguardanti gravidanza, congedo parentale e malattia

• e la regolamentazione del lavoro agile

 

La legge deve essere ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ne proviamo comunque a delineare i tratti essenziali lasciando gli approfondimenti a successivi interventi anche con circolari della Sede nazionale. Gestione del rapporto contrattuale Per le transazioni commerciali le novità relative ai pagamenti prevedono un termine generale pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente o data di ricevimento di merci e servizi per onorare gli impegni, a seguire decorrono gli interessi di mora. Il termine contrattualmente stabilito dalle parti non può superare i 60 giorni. Nel caso di committente pubblico il termine di pagamento deve essere pattuito per iscritto e giustificato dalla natura e dall'oggetto del contratto o dalle circostanze di fatto riconosciute dalle parti. Sono escluse dal nuovo regime le transazioni commerciali rese a privati consumatori. Per quanto riguarda le clausole, sono “abusive” e prive di effetto quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di recedere da esso senza congruo preavviso, quelle in cui le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni; e ovviamente è nullo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Tutela diritti d’autore

Spettano al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso. Viene quindi estesa anche a questo bacino di lavoratori la legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e al codice della proprietà industriale. Tutto questo con una eccezione: qualora l’attività inventiva, costituisca già di per sé oggetto del contratto di lavoro o incarico per la prestazione e abbia un preciso corrispettivo economico predeterminato dalle parti.

Misure per il welfare

Per i lavoratori autonomi che prestino attività in via continuativa per il committente, viene stabilita la sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per ciascun anno solare nei casi di gravidanza, malattia e infortunio. L’astensione non è obbligatoria, ma nel caso in cui la lavoratrice scelga di assentarsi dal lavoro, è prevista la possibilità, con l’accordo del committente, di una sostituzione con altri lavoratori autonomi di fiducia della lavoratrice che siano in possesso dei necessari requisiti professionali, ovvero di eventuali soci della lavoratrice. E’ possibile concordare anche momenti che prevedano la compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, con tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti, viene previsto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino, anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo. Per malattia o infortunio oltre i sessanta giorni, si prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per un periodo massimo di due anni.


DIS-COLL
Agli eventi avvenuti da luglio 2017 si eroga l’assegno di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Il finanziamento è coperto da un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento.

Deleghe al Governo

Entro dodici mesi, il governo è delegato a produrre decreti per: • l’ampliamento dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni di maternità;

• l’estensione della platea dei beneficiari dell’indennità di malattia e esclusione dall’erogazione eventi di durata inferiore a tre giorni;

• l’incremento, fino ad un massimo dello 0,5%, dell’aliquota contributiva aggiuntiva per maternità;

• la semplificazione normativa su salute e sicurezza degli studi professionali;

• l’estensione delle prestazioni erogabili dalle Casse di previdenza professionale, tutela di casi di riduzione del reddito anche a seguito di gravi patologie;

• l’individuazione degli atti delle PA che possono essere rimessi anche ai professionisti.

 

Vantaggi fiscali e misure di sostegno per il lavoro autonomo

Viene prevista l’integrale deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, incluse le relative spese di viaggio e soggiorno con un limite di 10.000 euro l’anno, mentre fino a 5.000 euro per dedurre le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, volte al conseguimento di sbocchi occupazionali concreti ed adeguati. Deduzione piena per gli oneri sostenuti per la stipula di forme assicurative o di solidarietà per i mancati pagamenti.

Lavoro agile

Si tratta, come accennavamo di una nuova modalità di organizzazione del lavoro subordinato, che innova la definizione del luogo e di orario di lavoro. Il testo prevede, anche che al lavoro agile si applichino gli incentivi di carattere fiscale e contributivo relativi agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.

Il datore di lavoro in caso di stipula di contratto di lavoro agile o smartworking è responsabile:

• della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

• della salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

Specificatamente, il legislatore ha previsto per il lavoratore il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali o quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

E’ inoltre previsto sempre a sua tutela l’introduzione di misure necessarie a garantire tempi di riposo dal lavoro assicurando la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate nella prestazione, il "cosiddetto diritto alla disconnessione".

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